A seguito di numerose richieste di chiarimenti pervenute allo scrivente Dipartimento, in merito alla questione in oggetto emarginata, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti. Con il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito con modificazioni in legge 19 maggio 2022, n. 52 sono state adottate le «Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia sanitaria». Lo stato di emergenza da Covid-19 è, pertanto, cessato il 31.03.2022 e con esso devono intendersi superate le disposizioni, fatto salvo quanto espressamente previsto dalla norma sopra richiamata, in materia di prevenzione e contenimento del contagio da Covid-19. Con circolare prot. 00001998 del 19.08.2022, il Ministero dell’Istruzione ha formulato un quadro di sintesi delle indicazioni e del quadro normativo nazionale vigente in materia di “contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19 in ambito scolastico” fornendone i riferimenti tecnici e normativi per l’avvio dell’anno scolastico 2022/2023 con particolare riferimento alle azioni di prevenzione da porre in essere. In ragione dell’attuale quadro normativo e delle indicazioni del Ministero della Salute e del Ministero dell’Istruzione, a far data dal 1/4/2022, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza da Covid-19, trova piena applicazione quanto previsto dall’art. 28 della legge regionale 30 dicembre 2020, n.35 recante “Disposizioni sulla semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico”. Pertanto, per la riammissione a scuola dopo assenza scolastica non sono richiesti certificati medici.
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